Amido modificato di mais: da dove deriva?

Amido di mais, amido modificato di mais e farina di mais: quali differenze?

Continuano anche oggi i nostri approfondimenti sugli ingredienti che sempre più spesso ritroviamo nelle etichette dei prodotti industriali. Dopo esserci occupati dell’aroma di affumicato oggi ci occuperemo di amido modificato di mais.

Anzitutto cos’è l’amido di mais?

L’amido di mais è un derivato del mais che si ottiene dalla macinazione ad umido del chicco di mais.

L’amido di mais si differenzia dalla farina di mais perché deriva dalla macinazione ad umido di una parte specifica del chicco di mais che si chiama endosperma mentre la farina di mais si ottiene mediante processo di macinazione a secco del chicco di mais intero.

Ma quando si parla di amido modificato di mais?

La parola modificato a noi suscita sempre delle reazioni di disagio perché ci fa pensare a qualcosa che qualcuno ha forzatamente manipolato e che da comune consumatore ci impedisce di avere piena consapevolezza di quello che potenzialmente ingeriamo.

L’Amido modificato di mais è composto da amido di mais sottoposto a processi chimici o fisici per renderlo maggiormente utilizzabile a livello industriale. La sua funzione è di fornire morbidezza al prodotto e mantenere ben amalgamati gli ingredienti. È possibile trovarlo in numerosi prodotti tra cui la maionese industriale e i budini ma anche zuppe spesso erroneamente associate ad un’alimentazione sana. Se indicato in etichetta va considerato come indicatore di scarsa qualità del prodotto e portatore di un maggiore apporto calorico.

Essendo l’amido modificato di mais un derivato del mais importante risulta anche la sua provenienza dato che sempre più spesso si corre il rischio di trovare mais geneticamente modificato che, a causa della proteina insetticida utilizzata per la sua coltivazione, può determinare gravi reazioni allergiche. Questo è uno dei motivi per i quali è preferibile scegliere prodotti dotati di certificazione biologica dato che gli alimenti biologici sono gli unici che, per legge, non possono contenere ingredienti OGM o derivati da OGM.

La direttiva 2001 /18/ Ce del 12/3/01, all’art. 21 Etichettatura, stabilisce che “Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può essere fissata una soglia minima sotto la quale tali prodotti non devono essere etichettati a norma del paragrafo 1. I livelli di soglia sono stabiliti in base al prodotto in questione.” Questo ci dice che, sotto una certa soglia stabilita in base ai prodotti, il consumatore non ha modo di sapere se quel prodotto contiene elementi OGM.

Gli alimenti biologici sono gli unici che, per legge, non possono contenere ingredienti OGM o derivati da OGM (neanche nei mangimi per gli animali).

Monica D'Imperio
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